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Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall’eccezionale evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017

25.10.2018

 

L’art. 32 comma 5 del DL del 28.09.2018 n.109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28.09.2018, ha prorogato il pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia fino al 31.12.2020.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

Modalità di applicazione
I soggetti che abbiano residenza o sede legale/operativa nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, individuati con provvedimento del Commissario Delegato, che siano titolari di finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445., hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al 31 dicembre 2020, delle rate dei mutui/finanziamenti in essere optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La Banca ha esteso le disposizioni previste dalla Legge in oggetto anche ai leasing immobiliari.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell’iniziativa

  • Clienti Privati – mutui/finanziamenti ipotecari 
  • Clienti Imprese – mutui/finanziamenti ipotecari/leasing immobiliari



Si specifica che è facoltà del cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dalla data del sisma pari al 21 agosto 2017.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 novembre 2020 e dovrà essere corredata da copia della dichiarazione di inagibilità dell’immobile trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

  • Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti
    • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
    • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo o il finanziamento.

Ottobre 2018

 

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INTERESSI CHE MATURANO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.
 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
 

A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
 

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
 

Mutuo erogato a febbraio 2017
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,05%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 508,25 euro
Decorrenza sospensione: 01.10.2017, dopo il pagamento della quinta rata
Durata sospensione: 39 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 98.307,12 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni


Sospendendo il pagamento di trentanove rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 6.549,71 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 109,16 euro al mese.

La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di trentanove mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 6.549,71 euro.



Informativa Polizze Assicurative
La Parte Mutuataria prende atto che - qualora in relazione al mutuo di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a febbraio 2017
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,05%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 508,25 euro
Decorrenza sospensione: 01.10.2017, dopo il pagamento della quinta rata
Durata sospensione: 39 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 98.307,12 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo per trentanove rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 6.549,71 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 167,94 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di trentanove mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 6.549,71 euro.


Informativa Polizze Assicurative
La Parte Mutuataria prende atto che - qualora in relazione al mutuo di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.

 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento. 

Elenco dei Comuni dell’Isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017:

  • 80074 Casamicciola Terme (NA)
  • 80075 Forio (NA)
  • 80076 Lacco Ameno (NA)