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Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall’eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

25.10.2018

 

La Legge n. 89 del 24.07.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2018 ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione sino al 31.12.2018.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

  • attività economiche e produttive
  • dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.


PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell’iniziativa

  • Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
  • Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing


Modalità di applicazione

  • Per i Clienti Privati: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2020 su tutte le posizioni di mutuo per i soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.
  • Per i Clienti Imprese: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2020 su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento/leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.

Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2021. Per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2021 i clienti Imprese e Privati interessati dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l’effettiva localizzazione nella “zona rossa” della residenza per i soggetti privati o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive.

Inoltre:

  • i Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi momento richiedere l’attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate.
  • i Clienti che non hanno rinunciato alla sospensione possono, in qualsiasi momento, riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021 per clienti ubicati nella zona rossa), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.


Costi ed effetti della sospensione


A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione da parte dei privati e dei mutui/finanziamenti/leasing da parte delle imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.



Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2020


Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento dell’ottava rata
Durata sospensione: 52 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2021): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.05.2040


Informativa Polizze Assicurative



Qualora in relazione al mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese.


Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.
 

Ottobre 2018