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Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato numerose regioni nel periodo tra il mese di ottobre e l'11 novembre 2018 - Proroga stato di emergenza

18.12.2019

 

 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato sin da subito una serie di provvedimenti a favore delle imprese, piccoli artigiani, commercianti e famiglie che hanno subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 8.11.2018) e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018 (delibera stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019).

 

In data 21.11.2019 il Consiglio dei Ministri ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018 (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2019).

 

La Banca per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà ha esteso la sospensione anche a prodotti non espressamente ricompresi dalle disposizioni normative (prestiti personali e leasing.

 

In particolare, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni danneggiati dal maltempo e titolari di mutui relativi a edifici sgomberati/danneggiati possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate per ulteriori 12 mesi dei mutui e dei finanziamenti optando tra la sospensione dell’intera rata o la sospensione della sola quota capitale.
La proroga potrà essere richiesta anche per i prestiti personali e i leasing già in essere optando tra la sospensione dell’intera rata o la sospensione della sola quota capitale.

 

La domanda dovrà essere presentata presso le Filiali del Gruppo entro il 31 maggio 2020 e dovrà essere corredata da un’autocertificazione dei danni subiti, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

 

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

 

Principali caratteristiche della sospensione

 

Destinatari dell’iniziativa

  • Clientela Famiglie – mutui e prestiti personali
  • Clientela Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

 

Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti

  • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del finanziamento se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
  • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e, al termine del periodo, riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal finanziamento.

 

Sono esclusi dalla sospensione i prestiti contro cessione del quinto e quelli assistiti da garanzie di terzi. Per tutte le informazioni di dettaglio sulla modalità di attuazione della sospensione prevista per il proprio prestito personale (che potrebbero essere differenti per tipologia di prodotto) e sui relativi costi il Cliente può rivolgersi alla propria filiale.


In tutti i casi ammessi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.)
a carico del cliente.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo/finanziamento/leasing/ prestito personale.


Dicembre 2019

 

 

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

 

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo/del finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata

 

A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal cliente, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.


Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a novembre 2017
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,90%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 501,16 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2019, dopo il pagamento della ventiduesima rata
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 92.331,07 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.754,29 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 29,24 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.754,29 euro.


Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.


Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.


Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a novembre 2017
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,90%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 501,16 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2019, dopo il pagamento della ventiduesima rata
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 92.331,07euro
Sospendendo per dodici rate, il totale delle quote interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.754,29 euro. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.754,29 euro.


Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.