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Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto:
Sisma del 20 e 29 maggio 2012 Alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (Veneto)

29.01.2019

 

L'art.1, comma 987 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31dicembre 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine (in precedenza al 31 dicembre 2018) per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 2014 che hanno interessato alcuni Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

I soggetti:

  • che alla data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi avevano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato;
  • che sono titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, possono ottenere, previa richiesta scritta alla Filiale presso la quale è in essere il finanziamento, la sospensione delle rate del proprio mutuo/finanziamento fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019.

Indipendentemente dal momento in cui è stata richiesta, la sospensione delle rate potrà essere accordata fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019.

La richiesta dovrà essere formalizzata in Filiale e dovrà essere corredata di idonea autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La Parte Mutuataria potrà optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell’iniziativa:

  • Clienti Privati – mutui ipotecari
  • Clienti Imprese – mutui/finanziamenti ipotecari/chirografari

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019 e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.


Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento del finanziamento si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica inoltre che sui mutui accordati alla Clientela Privata e sui mutui ed i finanziamenti concessi alle Imprese, sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
Nel caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati saranno rimborsati dalla Parte Mutuataria/Parte Finanziata, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento e per un periodo massimo di 15 anni, ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento, qualora la stessa sia inferiore. Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite ed al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. Non sono previsti altri costi a carico del cliente.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo o il finanziamento.


Gennaio 2019

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a settembre 2010
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 4,40%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 627,26 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2019, dopo il pagamento della 97 esima rata
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 69.708,82 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni


Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 3.067,19 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 51,12 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 3.067,19 euro.


L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato ad agosto 2010
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 4,40%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 627,26 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2019, dopo il pagamento della 97esima rata
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 69.708,82 euro

Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 3.067,19 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 255,60 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 3.067,19 euro.

L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

Informativa Polizze Assicurative
La Parte Mutuataria prende atto che - qualora in relazione al mutuo di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.