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Home Covid-19Assegni e cambiali sospensione dei termini

 

Assegni e cambiali
sospensione dei termini

A seguito dell’emergenza COVID-19 l’articolo 76 del Decreto Legge n. 104/2020 ("Decreto Agosto"), in vigore dal 15 agosto 2020, ha modificato l’art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito nella Legge 5 giugno 2020 n. 40.

Se hai emesso un assegno bancario

  • rimasto impagato nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 se risiedi o svolgi la tua attività lavorativa in uno dei Comuni della "zona rossa1"
  • rimasto impagato nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 se risiedi o svolgi la tua attività lavorativa su tutto il territorio italiano

la tua posizione verrà riesaminata il 1° settembre 2020: in presenza di fondi e di autorizzazione all’emissione, l’assegno sarà pagato con addebito sul tuo conto il 1° settembre 2020.
Il tuo gestore di Filiale è a disposizione per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

 

Se hai ricevuto il preavviso di revoca di sistema

Avrai più tempo per effettuare il pagamento a sanatoria e a scadenza fissa.
Contatta subito il tuo gestore di Filiale per conoscere la nuova data entro la quale devi effettuare il pagamento a sanatoria.
Se eseguirai il pagamento a sanatoria nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 ottobre 2020, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché la penale (pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata), si applicheranno in misura dimezzata.

Ti ricordiamo che il mancato pagamento a sanatoria comporterà l'inserimento del tuo nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria ("C.A.I.") e la conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali, per un periodo di 6 mesi nonché le conseguenti sanzioni prefettizie.

 

Se devi versare un assegno

I termini di presentazione per il pagamento dell’assegno sono sospesi fino al 31 agosto 2020.
Ti ricordiamo che i termini di presentazione al pagamento degli assegni sono di 8 giorni di calendario per assegni su piazza e 15 giorni di calendario per assegni fuori piazza, decorrenti dalla data di emissione dell’assegno.

Se devi pagare una cambiale

A scadenza fissa

  • scaduta nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 se risiedi o svolgi la tua attività lavorativa in uno dei Comuni della "zona rossa1"
  • scaduta nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 se risiedi o svolgi la tua attività lavorativa su tutto il territorio italiano

la nuova data di scadenza della tua cambiale è il 1° settembre 2020.
Se devi pagare una cambiale con scadenza "a certo tempo data" o "a certo tempo vista", la Filiale dove hai domiciliato il pagamento è a disposizione per indicarti la nuova data di scadenza e darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per saperne di più, il tuo gestore e le filiali della banca sono a disposizione per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

 

1 La "zona rossa" comprende, nella Regione Lombardia i Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, nella Regione Veneto, Vò