Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia.
20.01.2020
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Novembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle città metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data del 12 dicembre 2019 l’Ordinanza n. 621, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2019.
All'art. 8 dell’Ordinanza viene stabilito che “detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (…) hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.”
Principali caratteristiche della sospensione
Modalità di applicazione
I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti/leasing stipulati con Intesa Sanpaolo relativi a edifici sgomberati/danneggiati anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 21 Novembre 2020, delle rate dei mutui/finanziamenti/leasing in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
La Banca ha esteso le disposizioni previste dall’Ordinanza in oggetto anche ai leasing strumentali all’esercizio dell’impresa e, qualora il cliente sia in possesso di una polizza leasing presso altri intermediari (polizza non in convenzione), dovrà richiedere al proprio assicuratore la modifica della scadenza del vincolo a favore della Banca.
Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.
Destinatari dell’iniziativa
- Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari
- Clienti Imprese – mutui e finanziamenti (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing
Si specifica che è facoltà del cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dal 14 ottobre 2019, data dell’inizio dell’evento.
La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31 luglio 2020 sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende adire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i mutuatari e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento/leasing se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo/finanziamento/leasing.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo/finanziamento/leasing.
Gennaio 2020
Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione
A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2020, dopo il pagamento della rata n. 21
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 92.506,00 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.526,35 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 25,44 euro al mese. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.526,35 euro.
Informativa Polizze Assicurative
Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale
A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2020, dopo il pagamento della rata n. 21
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 92.506 euro
Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.526,35 euro. La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 127,20 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.526,35 euro.
Informativa Polizze Assicurative
Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
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