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Interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto: Sisma del 20 e 29 maggio 2012, Alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, Eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (regione Veneto), Proroga termini ai sensi della Legge 178 del 30 dicembre 2020

La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine (in precedenza 31 dicembre 2020) per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 2014 che hanno interessato alcuni Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

I soggetti:

  • che alla data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi avevano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato;
  • che sono titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici,

possono ottenere, previa richiesta scritta alla Filiale presso la quale è in essere il finanziamento, la sospensione delle rate del proprio mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021
La richiesta dovrà essere formalizzata in Filiale e dovrà essere corredata di idonea autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell’iniziativa:

  • Clienti Privati – mutui ipotecari
  • Clienti Imprese – mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31 ottobre 2021 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni.


Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

 

Si specifica inoltre che sui mutui accordati alla Clientela Privata e sui mutui ed i finanziamenti/leasing concessi alle Imprese, sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati dal Cliente, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento e per un periodo massimo di 15 anni, ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati.


Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario previsto dal mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing.
Non sono previsti altri costi a carico del cliente.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

 

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo/finanziamento/leasing.

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate di un finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione relativa al mutuo e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata

 

A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

 

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a settembre 2010
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 4,40%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 627,26 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2021, dopo il pagamento della rata n. 121
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 60.402,42 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

 

Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.657,71 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 44,30 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.657,71 euro.

L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

 

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

 

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a settembre 2010
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 4,40%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 627,26 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2021, dopo il pagamento della rata n. 121
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 60.402,42 euro

 

Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 2.657,71euro. La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 221,48 euro. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.657,71 euro.

 

L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.

 

Informativa Polizze Assicurative distribuite dalla banca

 

Qualora avesse sottoscritto una polizza abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una filiale Intesa Sanpaolo.