Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 nelle province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra
01.08.2016
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 che ha dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 nel territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 14 luglio 2016 l’Ordinanza n. 360, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016 n. 173, contenente disposizioni di interesse per l’industria bancaria.
All’ art. 11 viene decretato che “in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario Delegato con apposito provvedimento, (…) I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito(…) hanno diritto di chiedere (…) agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale."
Principali caratteristiche della sospensione
Modalità di applicazione
I soggetti che abbiano residenza o sede legale/operativa nei comuni individuati nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14.07.2016 e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 19 agosto 2016 , delle rate dei mutui/finanziamenti in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
La Banca, per venire incontro alle esigenze dei propri Clienti aventi diritto alla sospensione, estende la durata della medesima fino alla data del 30 novembre 2016; la domanda di sospensione deve essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.
Si specifica che:
- Clientela Privata
Nel caso di mutui ipotecari a privati è facoltà del cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dalla data in cui si sono verificati gli eventi (dal 30 settembre 2015). - Clientela Imprese
Nel caso di mutui/finanziamenti ipotecari/chirografari alle imprese è facoltà del cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute ( pagate o in arretrato) a partire dalla data in cui si sono verificati gli eventi (dal 30 settembre 2015).
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016 e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che:
- Clientela Privata
Mutui: sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e leAssociazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interesse alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente. - Clientela Imprese
Mutui e finanziamenti ipotecari/chirografari: sul debito residuo del mutuo/finanziamento in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale, secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive allerimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interesse alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le ratecomposte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo/finanziamento.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo o il finanziamento.
Agosto 2016
Elenco dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre 2015 al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia - Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra - Ordinanza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile n. 360/2016 del 14 luglio 2016 (GU n.173 del26.07.2016)
- Arzachena
- Baunei
- Budoni
- Golfo Aranci
- Irgoli
- La Maddalena
- Lodè
- Loiri Porto San Paolo
- Lotzorai
- Luogosanto
- Olbia
- Orosei
- Padru
- Palau
- Posada
- San Teodoro
- Sant’Antonio di Gallura
- Siniscola
- Telti
- Torpè
Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione dell’intera rata del mutuo (sospensione intera rata)
A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sulfunzionamento della sospensione e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nelperiodo di sospensione.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 3,75%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 592,89 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento della 17esima rata
Durata sospensione: 3 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 95.112,35 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di tre rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 891,68 euro. Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 14,86 euro al mese. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di tre mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 891,68 euro.
Informativa Polizze Assicurative
La Parte Mutuataria prende atto che - qualora in relazione al mutuo di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
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