Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

29.12.2017

 

L’art. 2 bis comma 21 e 22 della Legge n. 172 del 04.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione sino al 31.12.2017.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

  • attività economiche e produttive 
  • dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.


PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell’iniziativa

  • Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
  • Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

  • Per i Clienti Privati: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2018 su tutte le posizioni di mutuo per i soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.
  • Per i Clienti Imprese: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2018 su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento/leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.

Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2020. Per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2020, i clienti Imprese e Privati interessati dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l’effettiva localizzazione nella "zona rossa" della residenza per i soggetti privati o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive. Dal momento che la proroga è stata disposta dalla normativa sopra citata quando le procedure della banca di emissione dell’avviso di pagamento (MAV) della rata di dicembre erano già iniziate, nonostante il tempestivo intervento da parte della medesima per il recepimento della proroga e per disporre il blocco delle suddette procedure, è possibile che alcuni clienti possano comunque ricevere tale avviso; laddove ciò si verificasse, lo stesso sarà da considerare privo di effetti.

Inoltre:

  • i Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi momento richiedere l’attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate
  • i Clienti che non hanno rinunciato alla sospensione possono, in qualsiasi momento, riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2018 o 31 dicembre 2020 per clienti ubicati nella zona rossa), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione da parte dei privati e dei mutui/finanziamenti/leasing da parte delle imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.


Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2018
 

Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento dell’ottava rata
Durata sospensione: 28 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2019): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.05.2038

Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese.

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.
Dicembre 2017