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PROROGA DEI TERMINI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA INTERESSATO LE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24 AGOSTO, IL 26 E 30 OTTOBRE 2016

23.01.2017

 


L’art. 14 comma 6 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31.12.2017 il termine della sospensione delle rate dei finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016.


La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

  • attività economiche e produttive: senza necessità di specifica richiesta da parte del cliente
  • dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell’iniziativa

  • Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
  • Clienti Imprese - mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

  • Per i Clienti Privati: la Banca applicherà la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) a partire dal 26.02.2017 e fino al 31.12.2017, per i soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati[1] dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e che presenteranno la dichiarazione di inagibilità o distruzione della prima casa di abitazione.
  • Per i Clienti Imprese: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2017 su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento/leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano residenza nei comuni individuati[2] dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, che risultino in corso di sospensione.



[1] Per elenco completo vd. Avviso pubblicato il 22.12.2017.

[2] Per elenco completo vd. Avviso pubblicato il 22.12.2017.

 

 

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

 

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2017

 

Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento dell’ottava rata
Durata sospensione: 16 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2018): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.05.2037



Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese.


Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.
Gennaio 2017