Nuova normativa antiriciclaggio - libretti al portatore

14.07.2017

 

 

In base all’art. 49 comma 12 del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d. lgs. 90/2017, dal 4 luglio 2017 è vietato il trasferimento dei libretti di deposito al portatore ed è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti nominativi.


I libretti esistenti, quindi, dovranno essere estinti dal possessore entro il 31 dicembre 2018.

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