Interventi urgenti a supporto delle famiglie e delle imprese della zona colpita dal crollo del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi a Genova 14 agosto 2018

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, che ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 20 agosto 2018 l’Ordinanza n. 539, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018

All'art. 13, comma 1, viene decretato che “detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (….), hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La Banca ha previsto la sospensione gratuita senza l’applicazione degli interessi per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà estendendo l’iniziativa anche a prodotti non ricompresi dalle disposizioni normative (prestiti personali e leasing).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE
 

Destinatari dell’iniziativa

  • Clientela Famiglie – mutui e prestiti personali
  • Clientela Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione
 

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione dell’intera rata sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 15 agosto 2019, delle rate dei mutui/finanziamenti/ leasing in essere alla data dell’evento, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I soggetti privati proprietari e/o residenti negli edifici sgomberati potranno richiedere alla banca anche la sospensione delle rate dei prestiti personali in essere alla data dell’evento previa presentazione di autocertificazione del danno subito all’edificio sgomberato.

Si specifica che è facoltà del cliente chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dal 14 agosto 2018, data dell’evento.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019 ed essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.

Effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto.

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso

Mutuo erogato il 1° ottobre 2015

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,70%

Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036

Numero rate da rimborsare: 240

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro

Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2018, dopo il pagamento della trentaduesima rata

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 89.570,36 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 01.09.2019): 539,70 euro

Nuova scadenza mutuo: 01.01.203

Si specifica che: 

  • Mutui/finanziamenti/leasing: sul debito residuo del mutuo/finanziamento/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, non maturano interessi e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
  • Prestiti personali: sul debito residuo del prestito in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, non maturano interessi e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente. La sospensione produrrà l’accodamento delle rate e/o la traslazione del piano di ammortamento a seconda della procedura di riferimento.

Inoltre i clienti possono decidere di riprendere il regolare pagamento del  mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione (15 agosto 2019), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.

Informativa Polizze Assicurative emesse da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Qualora in relazione al mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing sia stata stipulata una polizza assicurativa emesse da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la modifica dei termini di rimborso del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata della sospensione delle rate di mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Settembre 2018