I benefici fiscali della previdenza complementare

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla previdenza complementare? In premessa va evidenziato come il regime applicato nel nostro Paese è del tipo ETT:

  • ESENZIONE dei contributi versati
  • TASSAZIONE dei rendimenti
  • TASSAZIONE delle prestazioni

In quasi tutti gli altri Stati europei lo schema è invece del tipo EET con la esenzione dei rendimenti.


I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili fino al limite di 5.164,57 euro all’anno (in tale soglia si comprende anche l’eventuale contributo del datore di lavoro e i contributi versati a beneficio dei familiari a carico mentre è esclusa la quota del TFR versata). L’eventuale premio di risultato previsto nei piani di welfare aziendale e versato a previdenza complementare è invece deducibile anche superando il limite dei 5.164,57 euro.


Gli eventuali contributi versati e non dedotti (ad es. quelli che superano il limite annuo di 5.164,57 euro) vanno comunicati al fondo pensione entro l’anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione nel momento in cui si percepirà la prestazione poiché vige il principio della “unicità della tassazione”.


Sui rendimenti si applica la imposta sostitutiva del 20%, più vantaggiosa rispetto al 26% previsto per le altre rendite finanziarie. I rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,5%.


Le prestazioni vengono erogate al raggiungimento dei requisiti pensionistici e sono corrisposte, in base alla normativa: interamente sotto forma di rendita oppure, fino ad un massimo del 50 per cento, con liquidazione del capitale e, per il restante 50 per cento, sotto forma di rendita. Esse sono soggette, per le somme accumulate dal 2007 in poi, a una ritenuta agevolata del 15%, che si può ulteriormente ridurre in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Se questa è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione sino al limite massimo di riduzione pari al 6%. Con almeno 35 anni di contribuzione, la ritenuta scende al 9%.


Inoltre, durante i versamenti, è possibile richiedere anticipazioni al fondo; in tal caso è prevista una aliquota che varia tra il 15% e il 9% (in base agli anni di contribuzione) per anticipazioni relative a spese sanitarie e un’aliquota fissa del 23% per le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, così come per i riscatti a seguito della perdita di requisiti di partecipazione al fondo pensione (cessazione attività lavorativa). L’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9% (in base agli anni di contribuzione), si applica anche in caso di riscatto per inoccupazione di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, in caso di mobilità, cassa integrazione e invalidità.