La fiscalità nel
“risparmio gestito”

Anche la fiscalità ha una rilevanza nelle scelte di investimento. Infatti, quando si apre un rapporto di deposito per investire con una banca, una delle scelte iniziali è proprio quella del cosiddetto “regime fiscale”. Normalmente la scelta dei clienti è quella del “regime amministrato” che, in sostanza, significa che l’intermediario finanziario si occupa di tutte le incombenze legate all’applicazione delle imposte dovute sulle rendite finanziarie.

 

La normativa fiscale italiana è infatti molto articolata, e prevede un preciso trattamento in base a come il reddito viene generato. Ad esempio, le cedole sulle obbligazioni sono “redditi da capitale”, mentre le plusvalenze derivanti dalla compravendita di azioni sono “redditi diversi”. Inoltre, in alcuni casi è prevista la possibilità di ridurre l’impatto della tassazione sulle plusvalenze, compensandole con eventuali minusvalenze realizzate negli anni immediatamente precedenti. Viceversa, non è possibile compensare redditi di capitale con redditi diversi, quindi, ad esempio, se si incassa una cedola su una obbligazione non e' possibile compensarla con una minusvalenza realizzata su un'azione.

 

I prodotti di risparmio gestito, come le Gestioni Patrimoniali, i prodotti di Investimento Assicurativi, i Fondi comuni di investimento e i prodotti di previdenza complementare, oltre ai benefici della diversificazione, consentono di “ottimizzare” l’applicazione delle imposte sulle rendite finanziarie.

 

Ad esempio, nel caso delle Gestioni Patrimoniali, la tassazione è applicata sul risultato netto complessivo della gestione alla fine dell’anno. Ciò significa che tutti i redditi di capitale, percepiti al lordo delle ritenute concorrono, insieme ai redditi diversi, alla determinazione (tramite somma algebrica) del risultato di gestione.

 

La tassazione avviene secondo un criterio di “maturazione” annuale sia dei proventi o redditi di capitale che dei capital gain, quindi anche se latenti e non ancora percepiti. In altre parole, concorre a formare il risultato di gestione anche il valore di quotazione di ciascun titolo: vengono pertanto tassate anche le plusvalenze non ancora effettivamente realizzate ma, per altro verso, sono immediatamente deducibili le minusvalenze latenti (determinate giorno per giorno e fino al termine del periodo di imposta e/o della cessione, secondo i valori di Borsa dei titoli). In caso di risultato positivo si applica la tassazione sul risultato maturato di gestione, mentre se è negativo lo si porta in deduzione dai risultati positivi degli anni successivi, fino al quarto anno.

 

Un altro esempio è quello dei prodotti di investimento assicurativi, per i quali la tassazione dei proventi, cioè della differenza tra il capitale maturato e quello versato, non avviene annualmente, bensì al momento del riscatto o della liquidazione per sinistro. Questi prodotti prevedono altresì l’esenzione dalle imposte di successione e, pertanto, le somme liquidate ai beneficiari, al netto della tassazione sui rendimenti, non devono essere indicate nella “Dichiarazione di successione”.

 

Esistono poi strumenti, come i Piani Individuali di Risparmio (“PIR”) o i prodotti di previdenza complementare, che presentano ulteriori particolarità oltre all’ottimizzazione fiscale tipica del risparmio gestito.

 

Nel caso dei fondi di investimento “PIR”, la normativa prevede specifiche agevolazioni per favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese italiane.  Infatti, a determinate condizioni, è prevista l’esenzione totale dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria (sia redditi di capitale, sia diversi) e dell'imposta di successione. Per usufruire dell‘esenzione fiscale sulla tassazione delle rendite finanziarie l’investimento deve essere detenuto per almeno 5 anni, nel limite di 200.000 euro di investimenti complessivi, per un massimo di 40.000 euro per anno solare.

 

Per i prodotti di previdenza complementare i vantaggi fiscali sono molteplici. I contributi versati a fondi pensione o a piani individuali pensionistici (“PIP”) sono infatti deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro per anno. Nello stesso limite rientrano anche i contributi versati a beneficio dei familiari a carico. I rendimenti sono tassati annualmente con un’imposta sostitutiva agevolata del 20%. Le prestazioni in rendita o in capitale sono tassate con una ritenuta alla fonte del 15% che scende dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo successivo al 15°, fino ad una tassazione minima del 9%. Tale tassazione non è applicata ai rendimenti, che sono già tassati annualmente, e ai contributi non dedotti, cioè per l’importo eccedente il limite di 5.164,57 euro all’anno.